Art. 5.
(Reclutamento).

      1. Ai concorsi pubblici di bibliotecario scolastico, da indire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4.
      2. La formazione conseguita dai docenti attraverso corsi di perfezionamento o master del Ministero dell'università e della ricerca o nei progetti «B1» e «B2» del Ministero della pubblica istruzione e nel progetto «Biblioteche nelle scuole» del medesimo Ministero della pubblica istruzione, svoltisi prima della data di entrata

 

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in vigore della presente legge, è equiparata al titolo previsto all'articolo 4, comma 2.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, adotta norme transitorie particolari relative ai docenti già utilizzati, alla data di entrata in vigore della medesima legge, come bibliotecari scolastici a tempo pieno e ai bibliotecari, compresi quelli con la qualifica di assistente amministrativo, impegnati nella biblioteca scolastica, previo accertamento delle competenze previste all'articolo 4, comma 1.